RESPONSABILITA' PENALE DEL CHIRURGO ESTETICO (IN NOTA A SENTENZA N.978/08 CASSAZIONE PENALE 1 AGOSTO )
Con la sentenza 978/08, depositata il 1 Agosto 2008, la Cassazione penale si e' pronunciata in relazione alla responsabilita' penale del chirurgo estetico, affermando il principio della sussitenza della responsabilita' penale ogni volta che le informazioni rese dal medico al paziente sul trattamento non siano dettagliate, precise, esaurienti su tutti i possibili rischi specifici e le conseguenze negative dell'intervento.
Nella fattispecie, Il Trbunale di Torino, con sentenza 19 luglio 2005, assolveva il medico dal delitto di lesioni colpose (art. 590 cod. pen.) in danno di con la formula "perche' il fatto non costituisce reato"
All'imputato, medico chirurgo plastico e ordinario di chirurgia estetica, era stato contestato di aver sottoposto la persona offesa a trattamenti di chirurgia estetica al volto cagionandole per colpa "una; lesione personale dalla quale derivava una malattia giudicata non guaribile, con conseguente danno biologico permanente del 18 % consistente nello sfregio permanente del viso (art. 583 co. 2 n. 4 CP)".
Il giudice di primo grado riteneva provato che le lesioni fossero state provocate dalle infiltrazioni di un prodotto effettuate sul viso della paziente nel febbraio 2000 e nel 2001; infiltrazioni che avevano provocato, nel maggio 2002, "formazioni granulomatose nel derma"; queste formazioni si erano poi estese e consolidate con alterazioni organiche e minorazioni estetiche non emendabili ne' asportabili se non con interventi ad elevato rischio; nella sentenza si esclude invece l'efficienza causale, sul verificarsi delle conseguenze indicate, di altri trattamenti ("peeling" chimico e meccanico) ai quali la persona offesa era stata sottoposta.
Quanto agli altri profili di colpa contestati (effettuazione delle iniezioni in sedi troppo profonde o, in altri casi, troppo superficiali; somministrazione di quattro siringhe malgrado la dose massima indicata fosse di tre) il Tribunale aveva ritenuto che la durata dell'apparente esito positivo del trattamento fosse incompatibile con un'esecuzione scorretta - che si sarebbe palesata in tempi ben minori - e che, per quanto riguarda il dosaggio, non vi fosse la prova dell'incidenza di esso sull'insorgenza delle lesioni.
Il Tribunale aveva anche escluso che potesse ritenersi provato che l'errore nella terapia prescritta dal medico quando le lesioni si erano già manifestate (fu prescritta la somministrazione di un farmaco del quale non esisteva la posologia indicata dal medico) abbia avuto un'influenza significativa sull'aggravamento della malattia.
Per quanto riguarda invece l'esistenza del consenso informato il giudice di primo grado aveva valutato come non particolarmente attendibile quanto riferito dalla persona offesa (che aveva negato di essere stata informata delle possibili conseguenze negative del trattamento), ritenendo che fosse sufficiente un consenso orale; ha affermato che poteva ritenersi accertato che non fosse stata prospettata alla paziente la possibilit?àche si verificassero le gravi lesioni in effetti prodottesi atteso che, fino alla fine del 2001, non erano conosciute conseguenze di natura analoga a quelle verificatesi sul volto. Non poteva quindi ritenersi colposo, secondo il Tribunale, il mancato adempimento di un obbligo di informazione quando l'informazione mancava alla fonte.
Contro la sentenza di primo grado proponevano appello la parte civile e il pubblico ministero e la Corte d'Appello di Torino, con sentenza 19 giugno 2007, accoglieva le impugnazioni nei limiti di seguito indicati.
La Corte di merito ha condiviso la valutazione del primo giudice sull'inesistenza di alcuni degli elementi di colpa ipotizzati o sull'inesistenza della prova della loro efficienza causale sul verificarsi dell'evento e ha preso atto che gli appellanti avevano limitato le proprie censure ad alcune soltanto delle ipotesi di colpa contestate.
In particolare - per quanto riguarda l'elemento di colpa costituito dall'avere, dopo che si erano manifestate le conseguenze del trattamento, trattato la lesione con la prescrizione di un farmaco cortisonico con una posologia inesistente e con la prescrizione della somministrazione per via orale (invece che mediante infiltrazione come prescritto) - la Corte ha confermato che non esisteva alcuna prova che questo errore avesse avuto effetto sul decorso della malattia e ha precisato che comunque, in concreto, non poteva averlo avuto perchè la paziente, avvertita dell'errore dal farmacista, aveva contattato il medico personale che le aveva prescritto il farmaco nel dosaggio corretto.
E, anche per quanto riguarda l'aggravamento della lesione, la Corte di merito ha rilevato che, salvo quanto riguarda l'errore nella prescrizione del dosaggio inesistente, i periti nominati nel giudizio di primo grado, avevano ritenuto corretta la prescrizione iniziale del preparato cortisonico per via orale mentre la somministrazione con infiltrazione prevista nel caso di esito negativo del primo trattamento. Sotto questo profilo sarebbe dunque da escludere la colpa dell'imputato.
La sentenza impugnata ha poi escluso l'efficienza causale della mancata consegna alla paziente delle etichette con i numeri dei lotti utilizzati mentre ha ritenuto fondate le censure degli appellanti per quanto riguarda la mancata acquisizione del consenso informato della paziente sui possibili effetti collaterali.
Su questo punto i giudici di secondo grado hanno tratto, da una serie di argomenti logici analiticamente esaminati, convincimento che il medico non avesse informato la paziente di questi possibili effetti e ne hanno dedotto che le dichiarazioni sul punto della persona offesa fossero da ritenere attendibili.
Poste queste premesse, la Corte d'appello aveva rilevato come il consenso del paziente costituisca una condizione di legittimità dell'atto medico, soprattutto nei casi in cui l'intervento non necessario per la tutela della vita o della salute del paziente.
Ha poi precisato che il consenso può essere ritenuto valido "soltanto se preceduto da una adeguata informazione, poichè solo in tal modo il paziente può consapevolmente autodeterminarsi" e ha condiviso il giudizio degli appellanti sulla inaccettabilità dell'affermazione, contenuta nella sentenza di primo grado, relativa ad una asserita competenza della persona offesa (che all'epoca svolgeva attività professionale di estetista) sulle conseguenze di questo tipo di trattamento.
Passando poi all'esame della conoscibilità delle conseguenze negative del prodotto somministrato la sentenza della Ciorte d'Appello rileva, richiamando i pareri dei periti, che, pur non essendo all'epoca conosciute conseguenze del tipo di quelle in concreto verificatesi ricollegate al trattamento con da tempo era noto che la somministrazione di qualsiasi sostanza estranea introdotta nel derma può dare origine alla formazione di granulomi anche a distanza di tempo.
Trattavasi dunque di conseguenza prevedibile che avrebbe dovuto formare oggetto di precisa e completa informazione da parte del medico essendo irrilevante che il prodotto avesse superato i controlli di qualità e il vaglio delle verifiche istituzionali previste per questi preparati; e ciò indipendentemente dalle caratteristiche vantate nel foglio illustrativo del prodotto.
Ha rilevato infine la Corte d'appello aveva rilevato che proprio la mancanza di documentazione sull'esistenza di una congrua sperimentazione del prodotto per la sua novità rendeva ancor più necessaria l'informazione alla paziente.
All'esito di questa disamina la Corte torinese ha condannato il medico alla pena di euro 250,00 di multa per il reato a lui ascritto oltre alle statuizioni civili in favore della parte civile costituita.
Su ricorso del medico la Corte di cassazione nella sentenza sopra citata ha affermato:
1)l'attendibilita' delle dichiarazioni della persona offesa, dato che la medesima neppure conosceva il nome del prodotto che le era stato somministrato; infatti, quando si era rivolta ad altri medici per tentare di contrastare le conseguenze negative che si erano verificate, non era stata in grado di indicare il nome del prodotto che le era stato somministrato. E sarebbe illogico che una paziente si rivolga ad un medico per sottoporgli la validità di una terapia cui era stata sottoposta omettendo volutamente di comunicargli notizie essenziali per questa valutazione.
2) nessun rilievo al fatto che la paziente fosse una estetista, posto che appare del tutto inappropriato affermare che una estetista conosca la natura e gli effetti di un atto medico.
3) pacifiche le varie trascuratezze (in particolare la mancata consegna alla paziente della seconda etichetta e dei numeri di lotti utilizzati; l'inosservanza del "consiglio" della casa produttrice di non usare il prodotto in concomitanza con trattamenti di "peeling" chimico) individuate nella condotta terapeutica del medico non essendo affatto illogico trarre, dall'accertamento dell'esistenza di una generalizzata omissione di condotte e cautele dovute (sia pure ritenute poi ininfluenti sotto il profilo causale), argomenti di conferma che questa omissione riguardava anche una condotta obbligata quale quella relativa all'acquisizione del consenso informato.
4) conoscenza da parte del medico degli effetti negativi del trattamento somministrato.
Il Punto e' estremamente interessante, posto che la sentenza afferma essere pacifico che all'epoca del trattamento effettuato sulla persona offesa, non erano conosciuti effetti negativi della somministrazione quali quelli successivamente in concreto verificatisi.
La Corte afferma che "il consenso informato non può ovviamente esaurirsi nella comunicazione del nome del prodotto che verrà somministrato o di generiche informazioni ma deve investire - soprattutto nel caso di trattamenti che non sono diretti a contrastare una patologia ma a finalità esclusivamente estetiche che si esauriscono dunque in trattamenti non necessari se non superflui - gli eventuali effetti negativi della somministrazione in modo che sia consentito al "paziente" di valutare congruamente il rapporto costi-benefici del trattamento e di mettere comunque in conto l'esistenza e la gravità delle conseguenze negative ipotizzabili.
Con la conseguenza che una completa informazione non è stata data perchè lo stesso medico afferma che non era possibile fornirla (se questa completa informazione fosse esigibile costituisce un ulteriore ;problema analizzato in seguitio nella sentenza).
5) colpevolezza del medico chirurgo.
La sentenza afferma che la riconosciuta esistenza della possibilità della formulazione di granulomi in ogni somministrazione di sostanze estranee nel derma - escludono ogni rilevanza alle circostanze indicate nel motivo di ricorso (scarsa o inesistente tossicità dei componenti del mancata indicazione di conseguenze negative nel foglio illustrativo del prodotto; i controlli cui era stato sottoposto il prodotto medesimo); se le sostanze estranee sono potenzialmente idonee a provocare questi effetti - e il prodotto contiene sostanze estranee al derma - era esigibile dall'agente un'informazione completa di carattere generale anche se, per il prodotto specifico, non erano ancora conosciute conseguenze negative.
".... non si comprende come questa censura possa influire sulla valutazione della colpa in capo al ricorrente - che non contesta l'efficienza causale della somministrazione del prodotto sul verificarsi delle lesioni cagionate alla persona offesa - posto che, se anche fossero state conosciute soltanto conseguenze patologiche a breve termine, ciò non escluderebbe l'obbligo di informazione e non farebbe venir meno la prevedibilità dell'evento. Ne consegue l'infondatezza del motivo proposto avendo la sentenza impugnata motivatamente accertato che l'imputato ha omesso di prendere in considerazione conseguenze dannose già conosciute somministrando il prodotto alla paziente. Il che costituisce elemento di colpa da solo idoneo a fondare la responsabilità avendo i giudici di merito ritenuto che queste conseguenze erano conosciute e quindi conoscibili dall'agente da cui era dunque esigibile la condotta osservante costituita dall'obbligo di informare esaustivamente la paziente della possibilità che la somministrazione potesse provocare le conseguenze già descritte.
Nella fattispecie, Il Trbunale di Torino, con sentenza 19 luglio 2005, assolveva il medico dal delitto di lesioni colpose (art. 590 cod. pen.) in danno di con la formula "perche' il fatto non costituisce reato"
All'imputato, medico chirurgo plastico e ordinario di chirurgia estetica, era stato contestato di aver sottoposto la persona offesa a trattamenti di chirurgia estetica al volto cagionandole per colpa "una; lesione personale dalla quale derivava una malattia giudicata non guaribile, con conseguente danno biologico permanente del 18 % consistente nello sfregio permanente del viso (art. 583 co. 2 n. 4 CP)".
Il giudice di primo grado riteneva provato che le lesioni fossero state provocate dalle infiltrazioni di un prodotto effettuate sul viso della paziente nel febbraio 2000 e nel 2001; infiltrazioni che avevano provocato, nel maggio 2002, "formazioni granulomatose nel derma"; queste formazioni si erano poi estese e consolidate con alterazioni organiche e minorazioni estetiche non emendabili ne' asportabili se non con interventi ad elevato rischio; nella sentenza si esclude invece l'efficienza causale, sul verificarsi delle conseguenze indicate, di altri trattamenti ("peeling" chimico e meccanico) ai quali la persona offesa era stata sottoposta.
Quanto agli altri profili di colpa contestati (effettuazione delle iniezioni in sedi troppo profonde o, in altri casi, troppo superficiali; somministrazione di quattro siringhe malgrado la dose massima indicata fosse di tre) il Tribunale aveva ritenuto che la durata dell'apparente esito positivo del trattamento fosse incompatibile con un'esecuzione scorretta - che si sarebbe palesata in tempi ben minori - e che, per quanto riguarda il dosaggio, non vi fosse la prova dell'incidenza di esso sull'insorgenza delle lesioni.
Il Tribunale aveva anche escluso che potesse ritenersi provato che l'errore nella terapia prescritta dal medico quando le lesioni si erano già manifestate (fu prescritta la somministrazione di un farmaco del quale non esisteva la posologia indicata dal medico) abbia avuto un'influenza significativa sull'aggravamento della malattia.
Per quanto riguarda invece l'esistenza del consenso informato il giudice di primo grado aveva valutato come non particolarmente attendibile quanto riferito dalla persona offesa (che aveva negato di essere stata informata delle possibili conseguenze negative del trattamento), ritenendo che fosse sufficiente un consenso orale; ha affermato che poteva ritenersi accertato che non fosse stata prospettata alla paziente la possibilit?àche si verificassero le gravi lesioni in effetti prodottesi atteso che, fino alla fine del 2001, non erano conosciute conseguenze di natura analoga a quelle verificatesi sul volto. Non poteva quindi ritenersi colposo, secondo il Tribunale, il mancato adempimento di un obbligo di informazione quando l'informazione mancava alla fonte.
Contro la sentenza di primo grado proponevano appello la parte civile e il pubblico ministero e la Corte d'Appello di Torino, con sentenza 19 giugno 2007, accoglieva le impugnazioni nei limiti di seguito indicati.
La Corte di merito ha condiviso la valutazione del primo giudice sull'inesistenza di alcuni degli elementi di colpa ipotizzati o sull'inesistenza della prova della loro efficienza causale sul verificarsi dell'evento e ha preso atto che gli appellanti avevano limitato le proprie censure ad alcune soltanto delle ipotesi di colpa contestate.
In particolare - per quanto riguarda l'elemento di colpa costituito dall'avere, dopo che si erano manifestate le conseguenze del trattamento, trattato la lesione con la prescrizione di un farmaco cortisonico con una posologia inesistente e con la prescrizione della somministrazione per via orale (invece che mediante infiltrazione come prescritto) - la Corte ha confermato che non esisteva alcuna prova che questo errore avesse avuto effetto sul decorso della malattia e ha precisato che comunque, in concreto, non poteva averlo avuto perchè la paziente, avvertita dell'errore dal farmacista, aveva contattato il medico personale che le aveva prescritto il farmaco nel dosaggio corretto.
E, anche per quanto riguarda l'aggravamento della lesione, la Corte di merito ha rilevato che, salvo quanto riguarda l'errore nella prescrizione del dosaggio inesistente, i periti nominati nel giudizio di primo grado, avevano ritenuto corretta la prescrizione iniziale del preparato cortisonico per via orale mentre la somministrazione con infiltrazione prevista nel caso di esito negativo del primo trattamento. Sotto questo profilo sarebbe dunque da escludere la colpa dell'imputato.
La sentenza impugnata ha poi escluso l'efficienza causale della mancata consegna alla paziente delle etichette con i numeri dei lotti utilizzati mentre ha ritenuto fondate le censure degli appellanti per quanto riguarda la mancata acquisizione del consenso informato della paziente sui possibili effetti collaterali.
Su questo punto i giudici di secondo grado hanno tratto, da una serie di argomenti logici analiticamente esaminati, convincimento che il medico non avesse informato la paziente di questi possibili effetti e ne hanno dedotto che le dichiarazioni sul punto della persona offesa fossero da ritenere attendibili.
Poste queste premesse, la Corte d'appello aveva rilevato come il consenso del paziente costituisca una condizione di legittimità dell'atto medico, soprattutto nei casi in cui l'intervento non necessario per la tutela della vita o della salute del paziente.
Ha poi precisato che il consenso può essere ritenuto valido "soltanto se preceduto da una adeguata informazione, poichè solo in tal modo il paziente può consapevolmente autodeterminarsi" e ha condiviso il giudizio degli appellanti sulla inaccettabilità dell'affermazione, contenuta nella sentenza di primo grado, relativa ad una asserita competenza della persona offesa (che all'epoca svolgeva attività professionale di estetista) sulle conseguenze di questo tipo di trattamento.
Passando poi all'esame della conoscibilità delle conseguenze negative del prodotto somministrato la sentenza della Ciorte d'Appello rileva, richiamando i pareri dei periti, che, pur non essendo all'epoca conosciute conseguenze del tipo di quelle in concreto verificatesi ricollegate al trattamento con da tempo era noto che la somministrazione di qualsiasi sostanza estranea introdotta nel derma può dare origine alla formazione di granulomi anche a distanza di tempo.
Trattavasi dunque di conseguenza prevedibile che avrebbe dovuto formare oggetto di precisa e completa informazione da parte del medico essendo irrilevante che il prodotto avesse superato i controlli di qualità e il vaglio delle verifiche istituzionali previste per questi preparati; e ciò indipendentemente dalle caratteristiche vantate nel foglio illustrativo del prodotto.
Ha rilevato infine la Corte d'appello aveva rilevato che proprio la mancanza di documentazione sull'esistenza di una congrua sperimentazione del prodotto per la sua novità rendeva ancor più necessaria l'informazione alla paziente.
All'esito di questa disamina la Corte torinese ha condannato il medico alla pena di euro 250,00 di multa per il reato a lui ascritto oltre alle statuizioni civili in favore della parte civile costituita.
Su ricorso del medico la Corte di cassazione nella sentenza sopra citata ha affermato:
1)l'attendibilita' delle dichiarazioni della persona offesa, dato che la medesima neppure conosceva il nome del prodotto che le era stato somministrato; infatti, quando si era rivolta ad altri medici per tentare di contrastare le conseguenze negative che si erano verificate, non era stata in grado di indicare il nome del prodotto che le era stato somministrato. E sarebbe illogico che una paziente si rivolga ad un medico per sottoporgli la validità di una terapia cui era stata sottoposta omettendo volutamente di comunicargli notizie essenziali per questa valutazione.
2) nessun rilievo al fatto che la paziente fosse una estetista, posto che appare del tutto inappropriato affermare che una estetista conosca la natura e gli effetti di un atto medico.
3) pacifiche le varie trascuratezze (in particolare la mancata consegna alla paziente della seconda etichetta e dei numeri di lotti utilizzati; l'inosservanza del "consiglio" della casa produttrice di non usare il prodotto in concomitanza con trattamenti di "peeling" chimico) individuate nella condotta terapeutica del medico non essendo affatto illogico trarre, dall'accertamento dell'esistenza di una generalizzata omissione di condotte e cautele dovute (sia pure ritenute poi ininfluenti sotto il profilo causale), argomenti di conferma che questa omissione riguardava anche una condotta obbligata quale quella relativa all'acquisizione del consenso informato.
4) conoscenza da parte del medico degli effetti negativi del trattamento somministrato.
Il Punto e' estremamente interessante, posto che la sentenza afferma essere pacifico che all'epoca del trattamento effettuato sulla persona offesa, non erano conosciuti effetti negativi della somministrazione quali quelli successivamente in concreto verificatisi.
La Corte afferma che "il consenso informato non può ovviamente esaurirsi nella comunicazione del nome del prodotto che verrà somministrato o di generiche informazioni ma deve investire - soprattutto nel caso di trattamenti che non sono diretti a contrastare una patologia ma a finalità esclusivamente estetiche che si esauriscono dunque in trattamenti non necessari se non superflui - gli eventuali effetti negativi della somministrazione in modo che sia consentito al "paziente" di valutare congruamente il rapporto costi-benefici del trattamento e di mettere comunque in conto l'esistenza e la gravità delle conseguenze negative ipotizzabili.
Con la conseguenza che una completa informazione non è stata data perchè lo stesso medico afferma che non era possibile fornirla (se questa completa informazione fosse esigibile costituisce un ulteriore ;problema analizzato in seguitio nella sentenza).
5) colpevolezza del medico chirurgo.
La sentenza afferma che la riconosciuta esistenza della possibilità della formulazione di granulomi in ogni somministrazione di sostanze estranee nel derma - escludono ogni rilevanza alle circostanze indicate nel motivo di ricorso (scarsa o inesistente tossicità dei componenti del mancata indicazione di conseguenze negative nel foglio illustrativo del prodotto; i controlli cui era stato sottoposto il prodotto medesimo); se le sostanze estranee sono potenzialmente idonee a provocare questi effetti - e il prodotto contiene sostanze estranee al derma - era esigibile dall'agente un'informazione completa di carattere generale anche se, per il prodotto specifico, non erano ancora conosciute conseguenze negative.
".... non si comprende come questa censura possa influire sulla valutazione della colpa in capo al ricorrente - che non contesta l'efficienza causale della somministrazione del prodotto sul verificarsi delle lesioni cagionate alla persona offesa - posto che, se anche fossero state conosciute soltanto conseguenze patologiche a breve termine, ciò non escluderebbe l'obbligo di informazione e non farebbe venir meno la prevedibilità dell'evento. Ne consegue l'infondatezza del motivo proposto avendo la sentenza impugnata motivatamente accertato che l'imputato ha omesso di prendere in considerazione conseguenze dannose già conosciute somministrando il prodotto alla paziente. Il che costituisce elemento di colpa da solo idoneo a fondare la responsabilità avendo i giudici di merito ritenuto che queste conseguenze erano conosciute e quindi conoscibili dall'agente da cui era dunque esigibile la condotta osservante costituita dall'obbligo di informare esaustivamente la paziente della possibilità che la somministrazione potesse provocare le conseguenze già descritte.
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